Art. 16.
(Vigilanza).

      1. La CONSOB svolge attività di vigilanza nei confronti della associazioni di cui all'articolo 11.

 

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      2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di cui all'articolo 11 devono comunicare la loro attuale consistenza, nonché tutte le modifiche intervenute nel corso dell'anno o dalla data dell'ultima comunicazione. La CONSOB può richiedere in qualsiasi momento le comunicazioni di cui al primo periodo allo scopo di esaminare la corretta applicazione della presente legge e lo stato di avanzamento delle singole operazioni, convocando i legali rappresentanti delle associazioni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la CONSOB, d'intesa con gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo nei rispettivi settori, pubblica l'elenco delle società aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1.
      4. Con provvedimento motivato, la CONSOB può disporre la sospensione delle associazioni di dipendenti azionisti registrate nell'albo di cui al comma 3 dell'articolo 12 per un periodo non superiore a tre mesi in caso di irregolarità nel rispetto del presente capo ovvero la radiazione dall'albo stesso nell'ipotesi di gravi violazioni dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1.